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Art. 34 - Raccolta
deiezioni
1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere
condotti negli spazi di terra in prossimità di
alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli
scolatoi a margine dei marciapiedi.
In ogni caso
i proprietari o i detentori sono tenuti alla
raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo
tale da evitare l’insudiciamento dei marciapiedi,
delle strade e delle loro pertinenze.
2. Tale
obbligo deve essere rispettato anche nelle aree
attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree
ritenute idonee, destinate alle attività motorie,
ludiche e di socializzazione degli animali. A
tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere
muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura
idonea all’asportazione delle deiezioni. Sono
esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e
particolari categorie di portatori di handicap
impossibilitati alla effettuazione della raccolta
delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio
di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco
dei bambini. |